2. Settore Alberghiero/Termale - Rivalutazione del solo Costo Storico

Dati Aziendali

Società di Capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare, operante nel settore alberghiero (Codice Ateco 55.1000), che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali.

  • Anno d’acquisto Albergo: 2010;
  • Costo Storico Albergo: 1.000.000;
  • Aliquota Amm.to: 3%;
  • VNC al 2021: 655.000;
Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020
  • Valore di Mercato al 2021: 1.155.000;
  • Valore MAX di Rivalutazione: 500.000;
  • Saldo Attivo di Rivalutazione non affrancato.
  • Valore di Sostituzione al 2021: 1.750.000;
Doc. Interpretativo OIC n. 7

La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile. Restano ferme le disposizioni dei principi contabili nazionali di riferimento che prevedono l’aggiornamento della stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima“.

Valore MAX di Rivalutazione

Nel 2021, la Società alberghiera, decide di rivalutare il suo unico Fabbricato Strumentale di categoria catastale D/2, dando mandato ad una società indipendente di elevato standing, di formulare una perizia di stima del valore economico dell’immobile. In data 30 dicembre 2021, viene emessa la perizia di stima, la quale  attribuisce al solo Immobile (senza l’area sottostante) un valore di mercato di 1.155.000.

La rivalutazione viene eseguita per l’ammontare massimo consentito, nel rispetto del limite stabilito dall’art. 11 della L. 342/2000 e dal D.M. 162/2001:

VALORE DI MERCATO (1.155.000)-VNC’21 (655.000) =500.000

ORIGINARIO Piano di Amm.to ALBERGO
Valori arrotondati all'unità di Euro
ANNO COSTO STORICO Q.TA AMM.TO F.DO AMM.TO VNC RESIDUA VITA UTILE
2010-Atto d'acquisto 1.000.000 33,33
2010 1.000.000 15.000 15.000 985.000
2011 1.000.000 30.000 45.000 955.000
... ... ... ... ...
2020 1.000.000 30.000 315.000 685.000
2021 1.000.000 30.000 345.000 655.000 21,83*
2022 1.000.000 30.000 375.000 625.000
... ... ... ... ...
2042 1.000.000 30.000 975.000 25.000
2043 1.000.000 25.000 1.000.000 --
ToTale 1.000.000
*Residua Vita Utile-->(VNC'21/Q.TA AMM.TO'21)--> (655.000/30.000) = 21,83
Allungamento della residua vita utile

Qualora venga ritenuto possibile allungare la residua vita utile del bene, con conseguente allungamento del periodo di ammortamento, sarà necessario fornire adeguata motivazione nella nota integrativa.

Ultimo periodo ART. 6 D.M. 162/2001:

Il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può essere superiore al valore realizzabile o fondatamente attribuito“.

Da un punto di vista Operativo:

VNC’21+MAGGIORE Q.TA AMM.TO’21 –>INFERIORE o UGUALE al VALORE DI MERCATO

1.140.000+15.000=1.155.000 

Limite Rispettato!

Secondo la dottrina, il costo storico del bene rivalutato non può essere superiore al costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, ovvero al valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità (c.d. “Valore di Sostituzione“):

1.500.000<1.750.000

Limite Rispettato!

NUOVO Piano di Amm.to (ALLUNGAMENTO della Residua Vita Utile)
Valori arrotondati all'unità di Euro
ANNO COSTO STORICO Q.TA AMM.TO F.DO AMM.TO VNC RESIDUA VITA UTILE Maggiore Q.TA AMM.TO
2010 1.000.000 15.000 15.000 985.000
2011 1.000.000 30.000 45.000 955.000
... ... ... ... ... ... ...
2020 1.000.000 30.000 315.000 685.000
Rivalutazione 500.000
2021 1.500.000 45.000 360.000 1.140.000 25,33* 15.000
... ... ... ... ...
2043 1.500.000 45.000 1.350.000 150.000 20.000
2044 1.500.000 45.000 1.395.000 105.000 45.000
2045 1.500.000 45.000 1.440.000 60.000 45.000
2046 1.500.000 45.000 1.485.000 15.000 45.000
2047 1.500.000 15.000 1.500.000 -- 15.000
ToTali 1.500.000 500.000
*Residua Vita Utile-->(VNC'21/Q.TA AMM.TO'21)--> (1.140.000/45.000) = 25,33 --> è AUMENTATA di 3,50 anni--> (25,33 - 21,83)
Invarianza della residua vita utile

In assenza di mutamento delle condizioni originarie di stima, non si renderà possibile l’aggiornamento della residua vita utile del cespite, che prescinde dal suo valore economico. Pertanto, il processo di ammortamento continuerà con gli stessi criteri applicati precedentemente, ma con un’aliquota annua di amm.to civilistico che potrà risultare SUPERIORE all’aliquota di amm.to  stabilita dal D.M. 31/12/1988. Generando in questo modo un disallineamento temporaneo tra valore civilistico e fiscale, che comporterà la necessità di operare, per ciascun periodo d’imposta, una variazione in aumento nel Mod. REDDITI SC, per un importo pari al maggior amm.to civile (0,46%–> 3,46%-3%), con conseguente stanziamento delle imposte anticipati e compilazione del quadro RV. Questo disallineamento temporale, si annullerà al termine del periodo di ammortamento civilistico, ovvero in sede di realizzo del cespite (dopo che sia trascorso il “periodo di sospensione”), attraverso il “recupero” di maggiori amm.ti fiscali.

Ipotesi: Invarianza Residua Vita Utile
Conti CO.GE. Dare Avere
CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE 1.924,49
IMPOSTE ANTICIPATE 1.924,49
Amm.to Indeducibile*(Aliqu. IRES+IRAP)-->(51.898-45.000)*27,90% = 1.924,49
MOD. IRAP 2022 - QUADRO IC -
Variazione in Aumento
Cod. Importo
IC 51 6.898
Amm.to Indeducibile --> Amm.to Cilistico(Aliqu. del 3,46%) - Amm.to Fiscale(Aliqu. del 3%) --> (51.898- 45.000) = 6.898
NUOVO Piano di Amm.to (INVARIANZA della Residua Vita Utile)
Valori arrotondati all'unità di Euro
ANNO COSTO STORICO Q.TA AMM.TO F.DO AMM.TO VNC RESIDUA VITA UTILE Maggiore Q.TA AMM.TO
2010 1.000.000 15.000 15.000 985.000
2011 1.000.000 30.000 45.000 955.000
... ... ... ... ...
2020 1.000.000 30.000 315.000 685.000
2021 1.500.000 51.898* 366.898 1.133.102 21,83 21.898
2022 1.500.000 51.898 418.796 1.081.204 21.898
... ... ... ... ... ...
2042 1.500.000 51.898 1.456.752 43.248 21.898
2043 1.500.000 43.248 1.500.000 -- 18.248
ToTale 1.500.000 500.000
*Q.ta di amm.to--> (1.500.000-315.000)/22,83 = 51.898 -->corrisponde ad una Nuova Aliqu. di Amm.to del 3,46% = 51.898/1.500.000
MOD. REDDITI SC 2022 - QUADRO RF -
Variazione in Aumento
ex artt. 102,102-bis e 103 ex art. 104 totale
RF 21 - Amm.ti non deducibili 6.898
Amm.to Indeducibile --> Amm.to Cilistico(Aliqu. del 3,46%) - Amm.to Fiscale(Aliqu. del 3%) --> (51.898- 45.000) = 6.898
MOD. REDDITI SC 2022 - QUADRO RV - Sezione I
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali
RV Tipo di beni/Voce di bilancio Causa IAS/D.Lgs. 139/2015 Valore precedente
FABBRICATO
Valore iniziale Incrementi Decremeti Valore finale Valore di realizzo
Valori contabili 685.000 500.000 51.898 1.133.102
Valore iniziale Incrementi Decremeti Valore finale
Valore fiscale 685.000 500.000 45.000 1.140.000
Impatto Civilistico

In deroga all’art. 2426 c.c. che impone quale criterio di valutazione delle immobilizzazioni quello del costo di acquisto o di produzione, è consentito attribuire ai beni oggetto di rivalutazione, un nuovo valore che si attesta a un livello non superiore ai limiti imposti dalla L. 342/2000 e del D.M. 162/2001.

La rivalutazione del solo costo storico può determinare un allungamento del periodo d’ammortamento o un mantenimento delle originarie condizioni stimate, a seconda se sia o meno possibile rivedere la residua vita utile. Il risultato d’esercizio risentirà comunque di maggiori quote di amm.to, imputate a conto economico.

La rivalutazione dell’attivo, determina un incremento del patrimonio netto aziendale, conseguente all’iscrizione del saldo attivo di rivalutazione in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati. Il vantaggio che si consegue da un punto di vista civilistico è appunto la patrimonializzazione dell’impresa.

Conti CO.GE. Dare Avere
FABBRICATO 500.000
RISERVA DI RIVALUTAZIONE Art. 6bis DL 23/2020* 500.000
*E' opportuno e consigliabile aprire uno specifico conto co.ge. nel piano dei conti
Impatto Fiscale

Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni, non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra impostaIl riconoscimento dei maggiori valori ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP avviene a decorrere dell’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. 

La rivalutazione del solo costo storico consente di dedurre fiscalmente maggiori quote di ammortamenti, con una velocità di recupero variabile, a seconda se sia o meno possibile rivedere la residua vita utile, oltre a consente di incrementare il plafond di deducibilità fiscale delle spese di manutenzione/riparazione/ ammodernamento/ trasformazione,  ai sensi dell’art. 102 co. 6 TUIR, e di conseguire in fase di realizzo, una minore plusvalenza da tassare o una maggiore minusvalenza da dichiarare (dopo che sia trascorso il “periodo di sospensione”).

Ipotesi: Non Affrancamento della Riserva di Rivalutazione
RIVALUTAZIONE Art. 6bis DL 23/2020 "Settore Alberghiero/Termale"
MOD. REDDITI SC 2022 - Prospetto del Capitale e delle Riserve
RS 140 Saldo Iniziale Incrementi Decrementi Saldo Finale
500.000 500.000