Investimenti in Beni Strumentali Nuovi
Dal 15/10/2015 in avanti, la volontà legislativa di favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi è stata accompagnata da un progressivo susseguirsi di interventi normativi, diretti all’introduzioni con successive proroghe (e varie modifiche) delle relative discipline agevolative.
- Legge n. 208/2015 art. 1 co. Da 91 a 94 e 97;
- Legge n. 232/2016 art. 1 co. da 8 a 13;
- Legge n. 205/2017 art. 1 co. da 29 a 36;
- D.L. n. 87/2018 art. 7;
- Legge n. 145/2018 art. 1 co da 60 a 65;
- D.L. n. 34/2019 art. 1;
- Legge n. 160/2019 art. 1 co. da 184 a 199;
- D.L. n. 34/2020 art. 50;
- Legge n. 178/2020 art. 1 co. da 1051 a 1065;
- D.L. n. 73/2021 art. 20;
- Legge n. 234/2021 art. 1 co. 44;
- D.L. n. 4/2022 art. 10 co. 1;
- D.L. n. 228/2021 art. 3-quater (convertito in Legge n. 15/2022);
- D.L. n. 50/2022 art. 21;
- D.L. n. 198/2022 art. 12 co. 1bis e 1ter.
Considerate le numerose analogie tra la disciplina del Super ammortamento e dell’Iper ammortamento e la disciplina del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sia in termini di ratio delle agevolazioni sia per quanto concerne i requisiti soggettivi e oggettivi, nonché gli aspetti tecnici e procedurali – compatibilmente con l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento – devono considerarsi sempre attuali molti dei chiarimenti operativi forniti con le circolari n. 23/E del 2016 – n. 4/E del 2017 – n. 9/E del 2021.
Possono verificarsi situazioni in cui esiste un disallineamento tra periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento (rilevante ai fini della qualificazione dell’agevolazione ed alla quantificazione dell’investimento agevolabile), quello di entrata in funzione e quello di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per la fruizione delle agevolazioni.
Può per altro verificarsi una sovrapposizione di discipline agevolative, che necessitano di un coordinamento sul piano temporale, dovendo pertanto distinguere il caso degli investimenti per i quali anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante (accettato dal venditore) e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (ai sensi dell’art. 109 TUIR), restino incardinati nella precedente disciplina. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina.
In merito alla cumulabilità delle agevolazioni in esame con altre misure di favore – salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente – l’importo risultante dal cumulo non può essere superiore al costo complessivamente sostenuto per l’investimento. Sul punto, la normativa sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ha precisato quale limite al cumulo con altre agevolazioni (che abbiano ad oggetto i medesimi costi), l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta, tenuto conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
L’evoluzione del quadro giuridico di riferimento in materia di investimenti in beni strumentali nuovi, ha cambiato la forma e la misura dell’agevolazione.
Attraverso la normativa del Super e Iper amm.to, si interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti/canoni di locazione finanziaria, che hanno come diretto vantaggio quello di far pagare meno imposte (se dovute), per effetto della riduzione della base imponibile, generata dalla maggiorazione dei costi di acquisizione fiscalmente riconosciuti dei beni strumentali nuovi, sui quali applicare i coefficienti del DM. 31/12/88.
Per espressa previsione normativa, la maggiorazione del Super/Iper Amm.to, opera esclusivamente ai fini del calcolo delle quote di amm.to/canoni di leasing. Di conseguenza, queste agevolazioni, non hanno effetto in sede di:
- determinazione della plus/minus/sopravvvenienza attiva, in caso di cessione dei beni strumentali/contratto di leasing;
- ai fini del limite di deducibilità delle spese di manutenzione (pari al 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili all’1/1);
- ai fini del test di operatività delle società di comodo (la maggior quota di amm.to riduce il reddito minimo presunto, con la conseguenza che per una società “di comodo” non viene meno l’agevolazione in esame);
- ai fini dell’applicazione degli ISA;
- ai fini della determinazione degli acconti d’imposta.
Mentre, la nuova disciplina per gli investimenti strumentali nuovi, prevede l’erogazione di un credito d’imposta commisurato al solo costo di acquisizione e differenziato per tipologia di beni strumentali agevolabili. Non si registrano restrizioni e/o limiti di fruizione per il credito d’imposta, derivanti da:
- limite di 250.000 euro annui di utilizzo in compensazione, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU;
- limite di 700.000 euro annui, per le compensazioni orizzontali*;
- divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per importo superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- obbligo preventivo di presentazione del Mod. REDDITI e visto di conformità, per crediti di importo superiore a 5.000 euro.
Il credito d’imposta in argomento matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento. Il trasferimento della titolarità è ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati, ad esempio nei casi di fusione (cfr. circolare n. 38/E del 9 maggio 2002), scissione (cfr. risoluzione n. 143/E del 30 giugno 2003), cessione del ramo d’azienda che lo ha generato.
- Anno 2017: Acquisto Macchinario nuovo;
- Anno 2018: Entrata in Funzione;
- Costo d’acquisto 300.000;
- Vita Utile 5 anni;
- Coefficiente Amm.to Fiscale allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988;
MOD. REDDITI SC 2021 - QUADRO RF - | |||||
Variazione in Diminuzione | |||||
Cod. | Importo | ||||
RF 55 | 50 | 24.000 | |||
Anno | Amm.to Imputato a CONTO ECONOMICO | Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c.2 e 109 c. 4 TUIR | Super Amm.to (40%) | |
Variazione in DIMINUZIONE Super Amm.to | Minor IRES | |||
2017 | -- | -- | -- | -- |
2018 | 30.000 | 30.000 | 12.000 | 2.880 |
2019 | 60.000 | 60.000 | 24.000 | 5.760 |
2020 | 60.000 | 60.000 | 24.000 | 5.760 |
2021 | 60.000 | 60.000 | 24.000 | 5.760 |
2022 | 60.000 | 60.000 | 24.000 | 5.760 |
2023 | 30.000 | 30.000 | 12.000 | 2.880 |
300.000 | 300.000 | 120.000 | 28.800 |
Impresa residente in Italia, effettua in data 15 luglio 2018 un investimento in bene strumentale nuovo in chiave 4.0, destinato alla propria Struttura produttiva situata nel territorio Italiano.
- 15 luglio 2018: Acquisto Macchinario 4.0 nuovo;
- Anno 2018: Entrata in Funzione;
- Anno 2019: Interconnessione;
- Anno 2019: Dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000;
- Costo d’acquisto 300.000;
- Vita Utile 5 anni;
- Coefficiente Amm.to Fiscale allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988;
MOD. REDDITI SC 2021 - QUADRO RF - | |||||
Variazione in Diminuzione | |||||
Cod. | Importo | ||||
RF 55 | 58 | 88.200 | |||
Anno | Amm.to Imputato a CONTO ECONOMICO | Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c.2 e 109 c. 4 TUIR | Iper Amm.to(150%) | |
Variazione in DIMINUZIONE Super Amm.to | Minor IRES | |||
2018 | 30.000 | 30.000 | 9.000* | 2.160 |
2019 | 60.000 | 60.000 | 88.200** | 21.168 |
2020 | 60.000 | 60.000 | 88.200 | 21.168 |
2021 | 60.000 | 60.000 | 88.200 | 21.168 |
2022 | 60.000 | 60.000 | 88.200 | 21.168 |
2023 | 60.000 | 60.000 | 88.200 | 21.168 |
300.000 | 300.000 | 450.000 | 108.000 | |
*E' consentito fruire temporaneamente del Super Amm.to del 30% nel periodo d'imposta di entrata in funzione. | ||||
**L'Iper Amm.to fruibile a partire dal periodo d'imposta di interconnessione dovrà essere nettizzato di quanto già fruito in precedenza a titolo temporaneo di Super Amm.to. ((300.000*150%)-9.000)*20% |
Impresa residente in Italia, effettua un investimento in bene strumentale nuovo, destinato alla propria Struttura produttiva situata nel territorio Italiano. L’impresa è in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- 15 novembre 2020: Acquisto Macchinario 4.0 nuovo*;
- 15 novembre 2020: Entrata in Funzione;
- Anno 2021: Interconnessione;
- Anno 2021: Perizia tecnica semplice (o attestato di conformità)**;
- Costo d’acquisto 300.000;
- Vita Utile 5 anni;
- Coefficiente Amm.to Fiscale allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988;
* la fattura e gli altri documenti quali: l’ordine, il contratto e il bonifico bancario, riportano la dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1 co. da 184 a 194 della L. n. 160/2019)“
** per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020, la L.178/2020 ha introdotto l’obbligo della perizia asseverata o attestato di conformità. E’ in ogni caso opportuno che la perizia/attestato sia accompagnata da un’analisi tecnica dell’ingegnere/perito tecnico incaricato.
Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese | ||||||||||||||
MOD. REDDITI SC 2021 - QUADRO RU - Sezione I | ||||||||||||||
Dati identificativi del credito d'imposta spettante | codice credito | |||||||||||||
RU 1 - Dati identificativi del credito d'imposta spettante | BENI MATERIALI 4.0 | 2H | ||||||||||||
RU 2 - Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 0 | |||||||||||||
RU 5 - Credito d'imposta spettante nel periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | ||||||||
RU 6 - Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 | 0 | |||||||||||||
RU 8 - Credito d'imposta riversato | ||||||||||||||
RU 12 - Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | 3.600 |
Anno | Amm.to Imputato a CONTO ECONOMICO | Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102 c.2 e 109 c. 4 TUIR | Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali |
Quota Utilizzabile* | |||
2020 | 30.000 | 30.000 | -- |
2021 | 60.000 | 60.000 | 3.600 |
2022 | 60.000 | 60.000 | 23.280 |
2023 | 60.000 | 60.000 | 23.280 |
2024 | 60.000 | 60.000 | 23.280 |
2025 | 30.000 | 30.000 | 23.280 |
2026 | -- | -- | 23.280 |
300.000 | 300.000 | 120.000 | |
*Esclusivamente in COMPENSAZIONE, a decorrere dall'ANNO SUCCESSIVO a quello di avvenuta interconnessione per Investimenti 4.0, ovvero di entrata in funzione per gli Investimenti "Ordinari". E' consentito iniziare a fruire del credito d'imposta del 6% fino all'avvenuta interconnessione, a decorrere dalla quale il credito d'imposta è previsto nella misura del 40% per gli investimenti dal 01/01/20 al 15/11/20. |
Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese | ||||||||
MOD. REDDITI SC 2021 - QUADRO RU - Sezione IV | ||||||||
Investimenti c. 188 | Investimenti c. 189 | Investimenti c. 200 | ||||||
RU 120 - Investimenti beni strumentali 2020 | 300.000 | X | ||||||
Investimenti c. 1054 | ||||||||
Beni materiali | Beni immateriali | Strumenti tecnologici sw | Soggetti con ricavi < 5MLN | |||||
RU 130 - Investimenti beni strumentali 2021 | ||||||||
Investimenti c. 1056 | Investimenti c. 1058 | |||||||
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