Credito d'Imposta per Investimenti in Beni Strumentali nuovi

La novità principale introdotta – dal 1 gennaio 2020 – dall’Art. 1 co. da 184 a 197 della L. 160/2019, ha riguardato la “trasformazione” in credito d’imposta del beneficio per gli investimenti in beni strumentali nuovi, accordato dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente rilevante agli effetti delle quote di ammortamento/canoni leasing deducibili fiscalmente.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali R.D. 267/1942, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ovvero ad altre leggi speciali (anche ove sia ancora in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni), nonché alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 D.Lgs. 231/2001;

La fruizione del credito d’imposta è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori – come chiarito nella Circolare n. 9/E del 2021 – è necessario che il DURC risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione.

Per la determinazione del credito d’imposta, il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR, e per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Mentre, in continuità con le precedenti discipline – riprendendo i chiarimenti resi dalla Circolare n. 4/E del 2017 –  il costo del bene agevolabile è da assumere al LORDO di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.

Per gli investimenti effettuati dal 01 gennaio 2020 al 15 novembre 2020 (ovvero entro il 30/06/21 a condizione che entro il 15/11/20 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta L. 160/2019 è ripartito in cinque quote annuali di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24 a decorrere dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per i beni agevolabili materiali/immateriali “4.0”, ovvero dall’anno successivo a quello di entrata in funzione per i beni agevolabili “ordinari”. Il riferimento da prendere è sempre l’anno solare, anche per le imprese con esercizio a cavallo d’anno (es. per gli investimenti effettuati ed interconnessi nel corso del 2020, il credito d’imposta potrà essere utilizzato già dall’01/01/2021).

La L. 160/2019 ha apportato diverse altre novità e modifiche rispetto all’assetto normativo che si era venuto a delineare a favore delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi, tra cui:

  • l’esclusione dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  • la richiesta di una perizia semplice  per gli investimenti “4.0” il cui costo unitario è non inferiore a 300.000 euro;
  • l’invio di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico funzionale all’acquisizione delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in investimenti 4.0.

Il Credito d’Imposta L. 160/2019 matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento, non è consentita la cessione nell’ambito del consolidato fiscale, né può essere trasferito a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi. 

Nel caso invece di enti trasparenti, l’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori va effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Tale attribuzione deve risultare dal quadro RU del Mod. REDDITI relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato. L’utilizzo da parte del socio o del collaboratore della propria quota di credito d’imposta è subordinato alla fruibilità del credito medesimo da parte dell’ente trasparente, ossia all’entrata in funzione o all’interconnessione del bene agevolato. Si precisa, infine, che, in ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci o ai collaboratori, incrementata da quella utilizzata direttamente dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente. 

L’Art. 1, commi da 1051 a 1063 della L. n. 178/2020 oltre a prorogare il credito d’imposta e prevedere la sua estensione anche agli investimenti in beni immateriali “ordinari”,  ha rivisto la misura del credito per le diverse tipologie di beni agevolabili in base a nuovi limiti massimi di costo, oltre a introdurre ulteriori modifiche, tra cui il ripristino della perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, per gli investimenti “4.0” di costo unitario non inferiore a 300.000 euro.

Il credito di imposta L. 178/2020 è ripartito in tre quote annuali di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24 a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione, ovvero di entrata in funzione. Solo per investimenti in beni “ordinari”  effettuati entro il 31/12/2021 – è stata prevista la possibilità di utilizzo del credito d’imposta in un’unica quota. Come chiarito nella Circolare n. 9/E del 2021, “la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione” 

In continuità con la disciplina dell’iper ammortamento, in caso di disallineamento temporale tra l’entrata in funzione del bene “4.0” e la sua interconnessione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta in “misura ridotta” (applicando la % pro temporis spettante per i beni strumentali materiali “ordinari”), rinviando la fruizione del credito d’imposta “in misura piena” a partire da:

  • anno successivo all’avvenuta interconnessione al netto del credito di imposta già fruito e considerando un nuovo quinquennio per gli investimenti  ricadenti nella disciplina della L. 160/2019;
  • anno di avvenuta interconnessione al netto del credito di imposta già fruito e considerando un nuovo triennio per gli investimenti  ricadenti nella disciplina della L. 178/2020;

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso (salvo investimenti sostitutivi – per i soli beni materiali 4.0  –  con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori al bene sostituito) o destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31/12 del secondo anno successivo all’avvenuta interconnessione (o all’entrata in funzione per i beni agevolabili “ordinari”), il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni e interessi.

Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 e

Impresa residente in Italia, in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con DURC in corso di validità, nel 2020 ha fatto ampio ricorso allo smart working per tutti i suoi 15 dipendenti, assolvendo all’obbligo di comunicazione in via telematica al ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in smart working, secondo la modalità semplificata introdotta dall’articolo 90 del Dl 34/2020.

Al fine di assicurare la continuità lavorativa,  il 20/11/2020 l’impresa ha sostenuto spese per dispositivi tecnologici dal costo unitario di 500 euro per un importo complessivo di 7.500 euro, volti a consentire lo smart working dei suoi 15 dipendenti

La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in continuità con le precedenti discipline  in materia, non richiede l’effettuazione di un  minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito d’imposta, fermo restando l’esclusione dei beni di cui all’art. 164 co. 1 TUIR, fabbricati e costruzioni, beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (pag. 10 Circ. n. 23/2016), nonché l’esclusione introdotta dalla L. 160/2019 per i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia/acqua/trasporti /infrastrutture/poste/telecomunicazioni/raccolta e depurazione dell’acqua di scarico e smaltimento rifiuti.

Impatto Fiscale

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5 TUIR.

In data 16/12/20, il credito d’imposta maturato è stato integralmente utilizzato in compensazione nel Mod. F24 per il pagamento delle ritenute dei professionisti.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene (es. ordine/contratto/bonifico bancario) devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa pro-temporis vigente in materia –>es: “Acquisti per i quali è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, co. da 184 a 194 L. 160/2019” ovvero “ art. 1, co. da 1051 a 1063 della L.  178/2020″ . Nelle fatture elettroniche ricevute senza l’espresso riferimento normativo, è possibile stampare il documento apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro, oppure integrare elettronicamente il documento attraverso l’emissione di una autofattura da trasmettere allo SDI.