Contributi in conto impianti

Il Principio contabile nazionale n. 16 definisce i contributi in conto impianti come: “somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurate al costo delle medesime”.

I contributi in conto impianti sono rilevati per competenza nell’esercizio in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Con la Risoluzione Min. Finanze n. 606 del 1979 viene chiarito che il requisito della certezza del diritto al contributo, si realizza nel momento in cui l’ente preposto alla corresponsione del contributo stesso, esauriti tutti i necessari controlli, provvede all’emissione del decreto di liquidazione delle somme spettanti, e l’impresa interessata ha avuto conoscenza – mediante comunicazione scritta – dell’ammontare liquidato.

Ad integrazione dei chiarimenti forniti nella risoluzione citata, interviene la Circolare Min. Finanze n. 73 del 1994, la quale  precisa che “ove la proceduta di liquidazione non si estrinsechi in atti formali ed esterni, il requisito della competenza si perfeziona nell’esercizio in cui sono venute ad esistere tutti gli elementi oggettivi sui quali trova fondamento il diritto dell’impresa, anche indipendentemente dai riscontri e dai controlli da parte dell’ente erogante per poter procedere alla liquidazione“, è questo per esempio, il caso dei Contributi erogati sotto forma di Crediti d’Imposta, i quali si considerano incassati nel momento in cui e nella misura in cui, il credito è utilizzabile per il pagamento dei debiti tributari/previdenziali, poiché la Circolare n. 73 del 1994 continua ricordando che “i caratteri della certezza e della obiettiva determinabilità sono insiti nel fatto che sia possibile, sulla base della specifica previsione legislativa, verificarne la spettanza e la quantificazione …. e che la determinabilità deve essere intesa nel senso di valutazione estimativa fatta non con criteri soggettivi, bensì con criteri che siano suffragati da elementi oggettivi …” 

La partecipazione al bando per l’erogazione del contributo in c/impianti con successiva formazione della graduatoria di merito ed emissione del decreto di concessione in favore dei programmi d’investimento risultanti vincitori, comporta il rispetto di tutte le condizioni e obblighi gravanti sull’impresa beneficiaria in base al regolamento che disciplina lo specifico bando e alle specifiche norme settoriali e anche comunitarie, il cui mancato adempimento provoca la revoca parziale o totale del contributo. L’efficacia del decreto di concessione è subordinata alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011 e successive modifiche e integrazioni. La spettanza del  contributo può essere altresì subordinata al rispetto del vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione d’uso del bene agevolato per un periodi di tempo minimo prefissato.

Lo stesso OIC n. 16 individua due diversi metodi di contabilizzazione che producono gli stessi effetti sul risultato d’esercizio, e consentono di spalmare il contributo lungo la vita utile del cespite a cui si riferiscono:

I contributi in conto impianti sono iscritti nella voce di conto economico “A.5) Altri ricavi e proventi”, e rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”, calcolati con lo stesso coefficiente utilizzato per l’ammortamento del cespite a cui il contributo si riferisce. La partecipazione al reddito d’impresa si avrà attraverso quote di ammortamenti calcolate sul costo storico “lordo” del cespite ed altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio.

I contributi sono portati a riduzione del costo storico delle immobilizzazioni materiali a cui si riferiscono, partecipando alla formazione del reddito d’impresa sotto forma di minori quote di ammortamento.

Nella Circ. Min. Finanze n. 73/E del 1994, si affronta il caso in cui il contributo in c/impianti venga riconosciuto nell’esercizio precedente a quello di esistenza o di entrata in funzione del bene agevolato, ritenendo corretto in tale circostanza, rinviare la partecipazione del contributo al reddito d’impresa per il principio di correlazione (correlazione economica del contributo con il piano di ammortamento del bene agevolato), pertanto fino a quanto il bene risulterà iscritto nelle immobilizzazioni in corso, non sembra possibile una partecipazione del contributo al reddito d’impresa. Mentre, nel caso in cui il decreto di concessione del contributo venga emesso successivamente all’ acquisto o all’entrata in funzione del bene (in forza dei tempi che intercorrono tra la partecipazione al bando per l’erogazione del contributo, l’istruttoria della pratica, la deliberazione favorevole da parte dell’ente competente), si renderà necessario recuperare la quota di contributo relativa agli ammortamenti già effettuati come sopravvenienza attiva.

La nota integrativa deve fornire adeguata e completa informativa sui contributi ricevuti e/o in corso e sul metodo di contabilizzazione utilizzato, oltre ché eventuali vincoli e restrizioni previsti dalla normativa di riferimento. Per favorire operazione di ricostruzione dei valori fiscali, da un punto di vista operativi è sempre utile l’indicazione di tali informazioni nei prospetti di nota integrativa, anche se di ammontare non superiore a 10.000 euro nel periodo considerato –> art. 1 co. 127 L. 124/2017. 

L’individuazione della corretta disciplina fiscale, richiede una preliminare analisi volta a stabilire l’esatta natura dei contributi stessi, come precisato nella Risoluzione Ade n. 2/E del 2010,  il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione; i contributi in “conto capitale” sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno specifico investimento, mentre i contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo di acquistare o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati. 

La Ris. n. 2/E del 2010, precisa altresì che i contributi in c/impianti non costituiscono né sopravvenienza attive né ricavi, ma “rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite a cui afferiscono”. Ne consegue che gli stessi non hanno autonoma rilevanza fiscale, ma vanno “ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi”, e quindi concorrono alla formazione del reddito d’impresa, secondo il principio di competenza economica, allo stesso modo di quanto sancito dal principio contabile OIC n. 16 e facendo riferimento ai medesimi metodi di contabilizzazione.

In presenza di contributi c/impianti accordati in relazione a piani d’investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, sia spese di diversa natura qualificabili come oneri accessori all’acquisto del bene strumentale, capitalizzate con il costo del bene, occorre “ripartire” il contributo in proporzione alle diverse tipologie di spese ammissibili indicate nel programma di investimento. Ciò in quanto i singoli beni, potrebbero avere diversi coefficienti di ammortamento e conseguenti diverse quote di ammortamento fiscalmente deducibili ad essi riferibili.