B) Rivalutazione del solo Costo Storico (Valore Lordo)

Dati Aziendali
  • Anno d’acquisto 2017;
  • Costo Storico 150.000;
  • Vita Utile 10 Anni;
  • Amm.to Fiscale (Ante Rivalutazione) allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988;
  • VNC al 2020 (Ante Rivalutazione) 97.500
Condizioni
  • Amm.to 2020 calcolato su Costo Storico Ante Rivalutazione;
  • Vita utile invariata a 10 anni;
  • Saldo Attivo di Rivalutazione non affrancato.
Rivalutazione Art. 110 D.L. 104/2020
  • Valore Rivalutato al 2020 120.000;
  • Verificare che l’amm.to Fiscale (Post-Rivalutazione) continui ad essere all’ allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988.
Operatività

150.000+(120.000-97.500)=172.500

120.000/6,5 = 18.462

Contabilità Generale

172.000-150.000=22.500

(120.000-97.500)*3% = 675

(34.615,38-27.115,38)*27,9% = 6.277,50

22.500-6.277,50 = 16.222,50

IMPATTO FISCALE

Colonna 1:

120.000 – 97.500 = 22.500

Colonna 2:

22.500 * 3% = 675

Colonna 1:

Va indicato il totale delle imposte dovute, risultante dalla somma degli importi di cui alla colonna 2 dei righi RQ 100  e RQ 101 (quest’ultimo da compilare per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all’art. 14 della L. 342/2000)

Colonna 2:

675/3 = 225

A fronte della Rivalutazione effettuata nel 2020 sui beni esistenti nel 2019, la maggior parte dei vantaggi fiscali si avranno dal 2021. A partire da tale esercizio sarà possibile tener conto del valore rivalutato ai fini di:

  • Dedurre maggiori quote di ammortamento (previa verificare che l’amm.to Fiscale – Post Rivalutazione – continui ad essere all’ allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988);
  • Determinare il plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione.

Per i maggiori valori iscritti nell’attivo – riconosciuti anche ai fini fiscali – l’OIC nel Documento Interpretativo n. 7, specifica che alla data di effettuazione della rivalutazione non sorge alcuna differenza temporanea, pertanto non si pone la necessità di rilevare la fiscalità differita nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, conseguentemente non dovrebbe sorgere la necessità di compilare il Quadro RV – Sezione I – Riconciliazione dati di Bilancio e Fiscali.