Credito d'Imposta per Investimenti in Beni Strumentali nuovi
La novità principale introdotta – dal 1 gennaio 2020 – dall’Art. 1 co. da 184 a 197 della L. 160/2019, ha riguardato la “trasformazione” in credito d’imposta del beneficio per gli investimenti in beni strumentali nuovi, accordato dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente rilevante agli effetti delle quote di ammortamento/canoni leasing deducibili fiscalmente.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali R.D. 267/1942, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ovvero ad altre leggi speciali (anche ove sia ancora in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni), nonché alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9 co. 2 D.Lgs. 231/2001;
La fruizione del credito d’imposta è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori – come chiarito nella Circolare n. 9/E del 2021 – è necessario che il DURC risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione.
L. 160/2019 | |||
Valori espressi in Euro | |||
Tipologia di Investimento | Credito d'Imposta | Costo di Acquisizione degli Investimenti | |
Beni Strumentali 4.0* | Materiali | 40% | fino a 2,5 milioni |
20% | oltre 2,5 milioni -- fino a 10 milioni | ||
Immateriali** | 15% | fino a 700 mila | |
Beni Strumentali "Ordinari"*** | Materiali | 6% | fino a 2 milioni |
* il credito d'imposta spetta alle IMPRESE residenti in ITALIA, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito. I beni agevolabili devono essere destinati a STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE IN ITALIA. | |||
** la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni IMMATERIALI 4.0 non è subordinata alla fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0. | |||
*** Solo per questa tipologia di investimenti, il credito d'imposta spetta ANCHE ai LAVORATORI AUTONOMI (incluso contribuenti forfetari) |
Per la determinazione del credito d’imposta, il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR, e per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Mentre, in continuità con le precedenti discipline – riprendendo i chiarimenti resi dalla Circolare n. 4/E del 2017 – il costo del bene agevolabile è da assumere al LORDO di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.
Per gli investimenti effettuati dal 01 gennaio 2020 al 15 novembre 2020 (ovvero entro il 30/06/21 a condizione che entro il 15/11/20 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta L. 160/2019 è ripartito in cinque quote annuali di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24 a decorrere dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per i beni agevolabili materiali/immateriali “4.0”, ovvero dall’anno successivo a quello di entrata in funzione per i beni agevolabili “ordinari”. Il riferimento da prendere è sempre l’anno solare, anche per le imprese con esercizio a cavallo d’anno (es. per gli investimenti effettuati ed interconnessi nel corso del 2020, il credito d’imposta potrà essere utilizzato già dall’01/01/2021).
L. 160/2019 | ||
Tipologia di Investimento | N° Quote Annuali Credito d'Imposta | Cod. Tributo Mod. F24* |
Beni Strumentali Materiali "4.0" | 5 | 6933 |
Beni Strumentali Immateriali "4.0" | 3 | 6934 |
Beni Strumentali "ordinari" | 6932 | |
*Il campo "anno di riferimento" (nel formato "AAAA") è valorizzato con l'anno di avvenuta interconnessione per i Beni agevolabili "4.0", ovvero di entrata in funzione per i beni agevolabili "ordinari". |
La L. 160/2019 ha apportato diverse altre novità e modifiche rispetto all’assetto normativo che si era venuto a delineare a favore delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi, tra cui:
- l’esclusione dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la richiesta di una perizia semplice per gli investimenti “4.0” il cui costo unitario è non inferiore a 300.000 euro;
- l’invio di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico funzionale all’acquisizione delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in investimenti 4.0.
Il Credito d’Imposta L. 160/2019 matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento, non è consentita la cessione nell’ambito del consolidato fiscale, né può essere trasferito a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.
Nel caso invece di enti trasparenti, l’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori va effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Tale attribuzione deve risultare dal quadro RU del Mod. REDDITI relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato. L’utilizzo da parte del socio o del collaboratore della propria quota di credito d’imposta è subordinato alla fruibilità del credito medesimo da parte dell’ente trasparente, ossia all’entrata in funzione o all’interconnessione del bene agevolato. Si precisa, infine, che, in ciascun anno, la parte di credito attribuita ai soci o ai collaboratori, incrementata da quella utilizzata direttamente dalla società, non può eccedere la quota fruibile annualmente.
L’Art. 1, commi da 1051 a 1063 della L. n. 178/2020 oltre a prorogare il credito d’imposta e prevedere la sua estensione anche agli investimenti in beni immateriali “ordinari”, ha rivisto la misura del credito per le diverse tipologie di beni agevolabili in base a nuovi limiti massimi di costo, oltre a introdurre ulteriori modifiche, tra cui il ripristino della perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, per gli investimenti “4.0” di costo unitario non inferiore a 300.000 euro.
L. 178/2020 | |||||
Valori espressi in Euro | |||||
Tipologia di Investimento* | Credito d'Imposta dal 16/11/20-31/12/21 (ovvero 31/12/22**) | Credito d'imposta dal 01/01/22-31/12/22 (ovvero 30/06/23^* o 30/11/23^**) | Credito d'imposta dal 01/01/23-31/12/25 (ovvero 30/06/26)*** | Costo di Acquisizione degli Investimenti | |
Beni Strumentali 4.0 | Materiali | 50% | 40% | 20% | fino a 2,5 milioni |
30% | 20% | 10% | oltre 2,5 milioni -- fino a 10 milioni | ||
10% | 10% | 5%**** | oltre 10 milioni -- fino a 20 milioni | ||
Immateriali | 20% | 50%^* | 20%-->dal 1/1/23 al 31/12/23 (ovvero30/06/24) | fino a 1 milione | |
15%-->dal 1/1/24 al 31/12/24 (ovvero30/06/25) | |||||
10%--> dal 1/1/25 al 31/12/25 (ovvero30/06/26) | |||||
Beni Strumentali "Ordinari" | Materiali | 10% | 6% | n/a | fino a 2 milioni |
Materiali (Smart Working) | 15% | ||||
Immateriali | 10% | fino a 1 milioni | |||
Immateriali (Smart Working) | 15% | ||||
*destinati a strutture produttive ubicate in Italia. | |||||
** La L. 15 del 25/02/2022 ha prorogato al 31/12/22 il termine per la consegna dei beni strumentali ordinari e "materiali 4.0",a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%. | |||||
*** art. 1 co. 44 Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) | |||||
**** Il D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) introduce un nuovo limite massimo di costi ammissibili - pari a 50 milioni di euro - per i soli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica (da individuare con apposito decreto) | |||||
^* L'art. 21 del D.L. 50/2022 - in vigore dal 18/05/2022 - ha differito al 30/06/2023 il termine entro il quale effettuare gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 correttamente prenotati entro il 31/12/22. Il richiamato art. 21 del D.L. 50/2022 ha inoltre incrementato al 50% la misura del credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni immateriali 4.0 compresi nell'allegato B della L. 232/2016. | |||||
^** L'art. 12 co. 1bis e 1ter D.L. 198/2022 (convertito in Legge n. 14/2023) ha differito al 30/11/23 il termine entro il quale effettuare investimenti in Beni Strumentali "Ordinari" e in Beni Strumentali materiali 4.0, correttamente prenotati entro il 31/12/22. |
Il credito di imposta L. 178/2020 è ripartito in tre quote annuali di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24 a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione, ovvero di entrata in funzione. Solo per investimenti in beni “ordinari” effettuati entro il 31/12/2021 – è stata prevista la possibilità di utilizzo del credito d’imposta in un’unica quota. Come chiarito nella Circolare n. 9/E del 2021, “la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione”
L. 178/2020 | |||
Tipologia di Investimento | N° Quote Annuali Credito d'Imposta | Limite dimensionale | Cod. Tributo Mod. F24* |
Investimenti dal 16/11/20--31/12/21 | |||
Beni Strumentali Materiali "4.0" | 3 | n/a | 6936 |
Beni Strumentali Immateriali "4.0" | 6937 | ||
Beni Strumentali materiali "ordinari" | 3 ovvero 1** | Indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi dei soggetti beneficiari | 6935 |
Beni Strumentali immateriali "ordinari" | 3 ovvero 1** | Soggetti con un volume di ricavi o compensi INFERIORE a 5 milioni di euro*** | |
*Il campo "anno di riferimento" (nel formato "AAAA") è valorizzato con l'anno di avvenuta interconnessione per i Beni agevolabili "4.0", ovvero di entrata in funzione per i beni agevolabili "ordinari". | |||
**l'utilizzo in un'unica q.ta del credito d'imposta, rappresenta una facoltà, per altro il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi. | |||
***la verifica del limite dimensionale, ai fini della fruizione in un'unica quota è effettuata sui ricavi o compensi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione dei bene. |
In continuità con la disciplina dell’iper ammortamento, in caso di disallineamento temporale tra l’entrata in funzione del bene “4.0” e la sua interconnessione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta in “misura ridotta” (applicando la % pro temporis spettante per i beni strumentali materiali “ordinari”), rinviando la fruizione del credito d’imposta “in misura piena” a partire da:
- anno successivo all’avvenuta interconnessione al netto del credito di imposta già fruito e considerando un nuovo quinquennio per gli investimenti ricadenti nella disciplina della L. 160/2019;
- anno di avvenuta interconnessione al netto del credito di imposta già fruito e considerando un nuovo triennio per gli investimenti ricadenti nella disciplina della L. 178/2020;
Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso (salvo investimenti sostitutivi – per i soli beni materiali 4.0 – con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori al bene sostituito) o destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31/12 del secondo anno successivo all’avvenuta interconnessione (o all’entrata in funzione per i beni agevolabili “ordinari”), il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni e interessi.
Impresa residente in Italia, in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con DURC in corso di validità, nel 2020 ha fatto ampio ricorso allo smart working per tutti i suoi 15 dipendenti, assolvendo all’obbligo di comunicazione in via telematica al ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in smart working, secondo la modalità semplificata introdotta dall’articolo 90 del Dl 34/2020.
Al fine di assicurare la continuità lavorativa, il 20/11/2020 l’impresa ha sostenuto spese per dispositivi tecnologici dal costo unitario di 500 euro per un importo complessivo di 7.500 euro, volti a consentire lo smart working dei suoi 15 dipendenti.
CONTABILITA' GENERALE - 20/11/20 - | ||
Conti CO.GE. | Dare | Avere |
BENI INFERIORI A 516,46 euro | 7.500,00 | |
IVA C/ACQUISTI | 1.650,00 | |
FORNITORE | 9.150,00 | |
Conti CO.GE. | Dare | Avere |
CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020* | 1.125,00 | |
CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI | 1.125,00 | |
*E' opportuno e consigliabile aprire uno specifico conto co.ge. nel piano dei conti |
La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in continuità con le precedenti discipline in materia, non richiede l’effettuazione di un minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito d’imposta, fermo restando l’esclusione dei beni di cui all’art. 164 co. 1 TUIR, fabbricati e costruzioni, beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (pag. 10 Circ. n. 23/2016), nonché l’esclusione introdotta dalla L. 160/2019 per i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia/acqua/trasporti /infrastrutture/poste/telecomunicazioni/raccolta e depurazione dell’acqua di scarico e smaltimento rifiuti.
Per la fruizione del credito d'imposta su investimenti in beni strumentali nuovi, non sono previste restrizioni derivante da: i)limite di 250.000 euro annui di utilizzo in compensazione (previsto per i crediti da quadro RU); ii)limite di 1 milioni di euro annui (per il 2020, aumentato a 2 milioni per il 2021 e 2022), per le compensazioni orizzontali; iii)divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di importo superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento; iv)obbligo preventivo di presentazione del Mod. REDDITI e visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000 euro. | ||||||||||||||
Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese | ||||||||||||||
MOD. REDDITI SC 2021 - QUADRO RU - Sezione I | ||||||||||||||
Dati identificativi del credito d'imposta spettante | codice credito | |||||||||||||
RU 1 - Dati identificativi del credito d'imposta spettante | BENI MATERIALI ORDINARI | L3 | ||||||||||||
RU 2 - Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 0 | |||||||||||||
RU 5 - Credito d'imposta spettante nel periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | ||||||||
RU 6 - Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | ||||||||||
RU 8 - Credito d'imposta riversato | ||||||||||||||
RU 12 - Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | -- |
Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese | |||||||||
MOD. REDDITI SC 2021 - QUADRO RU - Sezione IV | |||||||||
Investimenti c. 188 | Investimenti c. 189 | Investimenti c. 200 | |||||||
RU 120 - Investimenti beni strumentali 2020 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Investimenti c. 1054 | |||||||||
Beni materiali | Beni immateriali | Strumenti tecnologici sw | Soggetti con ricavi < 5MLN | ||||||
RU 130 - Investimenti beni strumentali 2021 | 7.500 | ||||||||
Investimenti c. 1056 | Investimenti c. 1058 | ||||||||
0 | 0 |
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5 TUIR.
In data 16/12/20, il credito d’imposta maturato è stato integralmente utilizzato in compensazione nel Mod. F24 per il pagamento delle ritenute dei professionisti.
CONTABILITA' GENERALE - 16/12/20 - | ||
Conti CO.GE. | Dare | Avere |
ERARIO C/RITENUTE PROFESSIONISTI | 1.125,00 | |
CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020 | 1.125,00 |
MOD. REDDITI SC 2021 - QUADRO RF - | |||||
Variazione in Diminuzione | |||||
Cod. | Importo | ||||
RF 55 | 99 | 7.500 | |||
MOD. IRAP 2021 - QUADRO IC - | |||||
Variazione in Diminuzione | |||||
Cod. | Importo | ||||
IC 57 | 99 | 7.500 | |||
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene (es. ordine/contratto/bonifico bancario) devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa pro-temporis vigente in materia –>es: “Acquisti per i quali è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, co. da 184 a 194 L. 160/2019” ovvero “… art. 1, co. da 1051 a 1063 della L. 178/2020″ . Nelle fatture elettroniche ricevute senza l’espresso riferimento normativo, è possibile stampare il documento apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro, oppure integrare elettronicamente il documento attraverso l’emissione di una autofattura da trasmettere allo SDI.