Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo - IMMOBILI IN LEASING FINANZIARIO

L’art. 22 del D.L. 21/03/2022 n. 21 – convertito, con modificazioni, dalla L. 51 del 20/05/2022, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% dell’IMU (di cui art. 1, commi da 738 a 783, L. n. 160/2019), dell’IMI (di cui alla L. provinciale 23 aprile 2014, n. 3. ) e dell’ IMIS (di cui alla L. provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 ) versata a titolo di SALDO 2021, per gli immobili rientranti nella Categoria Catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività turistica/ricettiva da parte delle società operanti nel comparto turistico-ricettivo, ivi comprese:

  • Imprese esercenti attività agrituristica (L. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali);
  • Imprese che gestiscono strutture ricettive all’area aperta;
  • Imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • Complessi terminali e parchi tematici;
  • Parchi acquatici e faunistici.

Il 28 febbraio 2023 rappresentava il termine per la presentazione telematica dell’autodichiarazione (c.d. “Credito d’imposta  per l’IMU in favore del comparto del turismo”) attestante il possesso dei requisiti (oggettivi e soggettivi) e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche (“Temporary Framework”).

La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4363 final del 21 giugno 2022.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 va tenuto conto del credito d’imposta nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate sezioni del Temporary Framework, per non incorrere in splafonamenti da riversare e comunicare.

L’Agenzia delle Entrate nella FAQ datata 28 febbraio 2023, nel fornire risposta su una particolare situazione di diniego del “Credito d’imposta IMU versata a titolo di saldo 2021” per alcune società costituite nei primi mesi del 2022 a seguito di operazione straordinaria, ha fornito importanti chiarimenti per la gestione di altre situazioni di diniego dell’autodichiarazione, riconducibile tra l’altro alla situazione di “possesso dell’immobile non a titolo di proprietà ma di locazione finanziaria”.

Rispetto all’intervenuto chiarimento del 28/02/2023, sembrerebbe emergere un disallineamento con quanto invece previsto dal testo della norma di riferimento e dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 356194/2022 con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione:

  • Ultimo periodo del co. 2 dell’Art. 22 del D.L. 21/2022: “[…] a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate* e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019”
  • Punto 2.5.2.4 “Quadro A – Dati catastali immobili D/2 e IMU versata”:In sede di accoglienza sarà verificata la coerenza tra i dati presenti nel quadro A e le informazioni presenti in anagrafe tributaria. In particolare, sarà verificata l’esistenza degli immobili D/2 i cui dati catastali sono indicati nel quadro A, l’effettiva proprietà degli immobili in capo ai beneficiari* e la coerenza con i versamenti effettuati. Le autodichiarazioni per le quali non dovessero essere verificate le suddette condizioni saranno scartate.”

*Sottolineatura aggiunta.

In seguito alla presentazione telematica dell’autocertificazione, entro i successivi 10 giorni, l’Agenzia delle Entrate rilasciava una seconda ricevuta attestante il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta, con l’indicazione delle relative motivazioni. Come segnalato dalle specifiche tecniche, alcune situazioni di diniego erano riconducibili all’incongruenza tra i dati catastali dell’immobile inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti in Anagrafe Tributaria/Agenzia del Territorio, situazione riscontrabile per esempio nei casi di possesso dell’immobile non a titolo di proprietà ma di locazione finanziaria, in conseguenza del fatto che la proprietà dell’immobile D/2 è della società di leasing, mentre il soggetto passivo dell’IMU/IMI/IMIS è l’utilizzatore.

L’indirizzo interpretativo comunicato dall’Agenzia delle Entrate attraverso la FAQ datata 28 febbraio 2023 sulla portata e sull’ulteriore ambito di applicazione della norma, consente di superare quella condizione di difficoltà nel definire con certezza ed in maniera univoca – al termine di un procedimento interpretativo definibile come corretto sotto un profilo metodologico – la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile. Rappresenta pertanto una importante opportunità per le società operanti nel comparto turistico-ricettivo, poiché “il possesso di immobili non a titolo di proprietà ma di locazione finanziaria” è una situazione molto diffusa nel settore beneficiario dell’agevolazione di cui all’art. 22 del D.L. 21/03/2022 n. 21 – convertito, con modificazioni, dalla L. 20/05/2022 n. 51.

La competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione dell’autodichiarazione firmata digitalmente dal beneficiario (o con sottoscrizione autografa e trasmissione di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità), accompagnata nel messaggio di posta elettronica certificata con l’indicazione tra l’altro del motivo per il quale si chiede l’acquisizione dell’autodichiarazione, verrà sottoposta a istruttoria da parte dell’ufficio competente, al termine del quale, verrà comunicato il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta, fornendo anche in questo caso la relativa motivazione.

Come noto, il credito d’imposta (codice tributo “6982” – anno di riferimento “AAAA” valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta –  ris. Agenzia delle Entrate 30.9.2022 n. 53) può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta di riconoscimento del credito stesso. Nei casi di crediti d’imposta fruibili superiori a 150mila euro, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia”), il credito d’imposta è fruibile sotto condizione risolutiva dell’eventuale informazione antimafia interdittiva, sempreché sussistano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l’informativa antimafia dovesse risultare positiva, l’Agenzia delle entrate procederà al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato.

Ai sensi del co. 3 dell’art. 22 del D.L. 21/03/2022 n. 21Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986 (TUIR).

Fermo restando la verifica del superamento della soglia complessiva dei 10.000 euro per tutti i benefici economici ricevuti, sull’erogazione del Credito d’imposta IMU/IMI/IMIS – seppur riconosciuto a seguito dell’emergenza COVID-19 – ne verrà data “pubblicità” in Nota integrativa al Bilancio ovvero sul sito internet/portale digitale, in ottemperanza dell’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017.

  • Ultima modifica dell'articolo:Maggio 10, 2024
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