Investimenti in Beni Strumentali Nuovi

Dal 15/10/2015 in avanti, la volontà legislativa di favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi è stata accompagnata da un progressivo susseguirsi di interventi normativi, diretti all’introduzioni con successive proroghe (e varie modifiche) delle relative discipline agevolative.

  • Legge n. 208/2015 art. 1 co. Da 91 a 94 e 97;
  • Legge n. 232/2016 art. 1 co. da 8 a 13;
  • Legge n. 205/2017 art. 1 co. da 29 a 36;
  • D.L. n. 87/2018 art. 7;
  • Legge n. 145/2018 art. 1 co da 60 a 65;
  • D.L. n. 34/2019 art. 1;
  • Legge n. 160/2019 art. 1 co. da 184 a 199;
  • D.L. n. 34/2020 art. 50;
  • Legge n. 178/2020 art. 1 co. da 1051 a 1065;
  • D.L. n. 73/2021 art. 20;
  • Legge n. 234/2021 art. 1 co. 44;
  • D.L. n. 4/2022 art. 10 co. 1;
  • D.L. n. 228/2021 art. 3-quater (convertito in Legge n. 15/2022);
  • D.L. n. 50/2022 art. 21;
  • D.L. n. 198/2022 art. 12 co. 1bis e 1ter.

Considerate le numerose analogie tra la disciplina del Super ammortamento e dell’Iper ammortamento e la disciplina del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sia in termini di ratio delle agevolazioni sia per quanto concerne i requisiti soggettivi e oggettivi, nonché gli aspetti tecnici e procedurali – compatibilmente con l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento – devono considerarsi sempre attuali molti dei chiarimenti operativi forniti con le circolari n. 23/E del 2016n. 4/E del 2017n. 9/E del 2021.

Possono verificarsi situazioni in cui esiste un disallineamento tra periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento (rilevante ai fini della qualificazione dell’agevolazione ed alla quantificazione dell’investimento agevolabile), quello di entrata in funzione e quello di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per la fruizione delle agevolazioni.

Può per altro verificarsi una sovrapposizione di discipline agevolative, che necessitano di un coordinamento sul piano temporale, dovendo pertanto distinguere il caso degli investimenti per i quali anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante (accettato dal venditore) e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (ai sensi dell’art. 109 TUIR), restino incardinati nella precedente disciplina. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina.

In merito alla cumulabilità delle agevolazioni in esame con altre misure di favore – salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente – l’importo risultante dal cumulo non può essere superiore al costo complessivamente sostenuto per l’investimento. Sul punto, la normativa sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ha precisato quale limite al cumulo con altre agevolazioni (che abbiano ad oggetto i medesimi costi), l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta, tenuto conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP

APPEAL FISCALE

L’evoluzione del quadro giuridico di riferimento in materia di investimenti in beni strumentali nuovi, ha cambiato la forma e la misura dell’agevolazione.

Attraverso la normativa del Super e Iper amm.to, si interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti/canoni di locazione finanziaria, che hanno come diretto vantaggio quello di far pagare meno imposte (se dovute), per effetto  della riduzione della base imponibile, generata dalla maggiorazione dei costi di acquisizione fiscalmente riconosciuti dei beni strumentali nuovi, sui quali applicare i coefficienti del DM. 31/12/88.

Per espressa previsione normativa, la maggiorazione del Super/Iper Amm.to, opera esclusivamente ai fini del calcolo delle quote di amm.to/canoni di leasing. Di conseguenza, queste agevolazioni, non hanno effetto in sede di:

  •  determinazione della plus/minus/sopravvvenienza attiva, in caso di cessione dei beni strumentali/contratto di leasing;
  • ai fini del limite di deducibilità delle spese di manutenzione (pari al 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili all’1/1);
  • ai fini del test di operatività delle società di comodo (la maggior quota di amm.to riduce il reddito minimo presunto, con la conseguenza che per una società “di comodo” non viene meno l’agevolazione in esame);
  • ai fini dell’applicazione degli ISA;
  • ai fini della determinazione degli acconti d’imposta.

Mentre, la nuova disciplina per gli investimenti strumentali nuovi, prevede l’erogazione di un credito d’imposta commisurato al solo costo di acquisizione e differenziato per tipologia di beni strumentali agevolabili. Non si registrano restrizioni e/o limiti di fruizione per il credito d’imposta, derivanti da:

  • limite di 250.000 euro annui di utilizzo in compensazione, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU;
  • limite di 700.000 euro annui, per le compensazioni orizzontali*;
  • divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per importo superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento;
  • obbligo preventivo di presentazione del Mod. REDDITI e visto di conformità, per crediti di importo superiore a 5.000 euro.

Il credito d’imposta in argomento matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento. Il trasferimento della titolarità è ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati, ad esempio nei casi di fusione (cfr. circolare n. 38/E del 9 maggio 2002), scissione (cfr. risoluzione n. 143/E del 30 giugno 2003), cessione del ramo d’azienda che lo ha generato.

 
*Per il periodo d’imposta 2020 il limite è stato elevato a 1 milione di euro –> art. 147 co. 1 D.L. n. 34/2020.
Per il periodo d’imposta 2021 il limite è stato elevato a 2 milioni di euro –>Art. 22 co. 1 D.L. n. 73/2021;
Anche per il periodo d’imposta 2022 il limite si consolida a 2 milioni di euro –>Art. 1 co. 72 L. 234/2021.
Super Ammortamento
  • Anno 2017: Acquisto Macchinario nuovo;
  • Anno 2018: Entrata in Funzione;
  • Costo d’acquisto 300.000;
  • Vita Utile 5 anni;
  • Coefficiente Amm.to Fiscale allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988;
Iper Ammortamento

Impresa residente in Italia, effettua in data 15 luglio 2018 un investimento in bene strumentale nuovo in chiave 4.0, destinato alla propria Struttura produttiva situata nel territorio Italiano.

  • 15 luglio 2018: Acquisto Macchinario 4.0 nuovo;
  • Anno 2018: Entrata in Funzione; 
  • Anno 2019: Interconnessione;
  • Anno 2019: Dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000;
  • Costo d’acquisto 300.000;
  • Vita Utile 5 anni;
  • Coefficiente Amm.to Fiscale allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988;
Credito d'imposta (L. n. 160/2019)

Impresa residente in Italia, effettua un investimento in bene strumentale nuovo, destinato alla propria Struttura produttiva situata nel territorio Italiano. L’impresa è in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

  • 15 novembre 2020: Acquisto Macchinario 4.0 nuovo*;
  • 15 novembre 2020: Entrata in Funzione;
  • Anno 2021: Interconnessione;
  • Anno 2021: Perizia tecnica semplice (o attestato di conformità)**;
  • Costo d’acquisto 300.000;
  • Vita Utile 5 anni;
  • Coefficiente Amm.to Fiscale allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988;

* la fattura e gli altri documenti quali: l’ordine, il contratto e il bonifico bancario, riportano la dicitura:Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1 co. da 184 a 194 della L. n. 160/2019)

** per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020, la L.178/2020  ha introdotto l’obbligo della perizia asseverata o attestato di conformità. E’ in ogni caso opportuno che la perizia/attestato sia accompagnata da un’analisi tecnica dell’ingegnere/perito tecnico incaricato.