Riserva di Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020

Dati Aziendali

Società di Capitali operante nel settore alberghiero (Codice Ateco 55.1000), che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali

  • Anno d’acquisto Albergo: 2010;
  • Costo Storico Albergo: 1.000.000;
  • Aliquota Amm.to: 3%;
  • VNC al 2021: 655.000.

Società alberghiera non in regime di trasparenza fiscale.

Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020
  • Valore di Mercato al 2021: 1.155.000;
  • Saldo Attivo di Rivalutazione non affrancato.
  • Valore MAX di Rivalutazione: 500.000.
Doc. Interpretativo OIC n. 7

La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile. Restano ferme le disposizioni dei principi contabili nazionali di riferimento che prevedono l’aggiornamento della stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima“.

Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020

La rivalutazione dell’attivo, indipendentemente dal metodo contabile prescelto, determina un incremento del patrimonio netto aziendale, conseguente all’iscrizione del saldo attivo di rivalutazione in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati. Il vantaggio che si consegue da un punto di vista civilistico è appunto la patrimonializzazione dell’impresa.

Movimentazioni delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Bilancio al 31/12/2021
Saldo 31/12/2020 Incrementi Decrementi Saldo 31/12/2021
FABBRICATO 1.000.000 500.000* 1.500.000
F.DO AMM.TO (315.000) (45.000) (360.000)
VALORE NETTO CONTABILE 685.000 455.000 0,00 1.140.000
* Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020 - Metodo di rivalutazione del solo Costo Storico e allungamento del periodo di amm.to
Movimentazioni del PATRIMIONIO NETTO - Bilancio al 31/12/2021
Saldo 31/12/2020 Incrementi Decrementi Saldo 31/12/2021
CAPITALE SOCIALE 100.000 100.000
RISERVA DI RIVALUTAZIONE Art. 6bis D.L. 23/2020 0,00 500.000* 500.000
RISERVA LEGALE 5.000 5.000
UTILI/(PERDITE) PORTATE A NUOVO (5.000) (10.000) (15.000)
UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO (10.000) 10.000 (10.000) 10.000
ToTale 90.000 500.000 (10.000) 600.000
*Riserva di Rivalutazione NON Affrancata
Riserva di Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione – imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva in sospensione d’imposta –  può essere affrancato (in tutto o in parte), con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, dell’irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

Qualora affrancata, salvo quanto prescritto ai fini civilistici, la riserva di rivalutazione è liberamente distribuibile come “riserva di utili” e non concorre a formare il reddito della società, ma concorrerà a formare il reddito imponibile dei soci (in base all’aliquota marginale IRPEF/IRES in vigore nel relativo periodo d’imposta). Diversamente, se non affrancata, la sua distribuzione comporterà la tassazione anche in capo alla società, vanificando in qualche misura, il vantaggio fiscale della rivalutazione, e riportando la tassazione a livello ordinario. Mentre, l’utilizzo della riserva di rivalutazione per la copertura perdite, non costituisce un’ipotesi di tassazione, ma non rende possibile la distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta esplicitamente con delibera dell’assemblea straordinaria.

Anno IMMOBILE NON RIVALUTATO Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020
SENZA AFFRANCAMENTO CON AFFRANCAMENTO
FABBRICATO (Costo Storico Fiscale) 2020 1.000.000 1.000.000 1.000.000
F.DO AMM.TO Fiscale 2020 (315.000) (315.000) (315.000)
VNC ANTE Rivalutazione 2020 685.000 685.000 685.000
Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020 2021 -- 500.000 500.000
Imposta Sostitutiva 10% 2021 -- -- 50.000
Riserva di Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020 2021 -- 500.000 450.000
AMM.TO Fiscale 2021 (30.000) (45.000) (45.000)
VNC POST Rivalutazione 2021 655.000 1.140.000 1.140.000
AMM.TI Fiscali 2022-2026 (150.000) (225.000) (225.000)
AREA 200.000 200.000 200.000
VNC FABBRICATO+AREA alla data di Cessione* 2027 705.000 1.115.000 1.115.000
Prezzo di cessione 2027 1.115.000 1.115.000 1.115.000
Plusvalenza da realizzo 2027 410.000 -- --
IRES su Plusvalenza da realizzo 2027 98.400** -- --
Distribuzione Riserva di Rivalutazione 2027 -- 500.000 450.000
IRES su Distribuzione Riserva di Rivalutazione 2027 -- 120.000 --
IRES ToTale 98.400** 120.000 50.000
*Ai soli fini esemplificativi e di sintesi, si prescinde dalla trattazione del concetto di "COMPLESSO IMMOBILIARE", il quale assume una portata più ampia, rispetto al concetto di immobile o di area, poiché include tutte quelle immobilizzazioni materiali divenute inscindibili con il FABBRICATO, che non possono essere agevolmente rimosse e/o posizionate in altro luogo, senza modificare la loro originaria funzionalità.
**Possibilità di usufruire della rateizzazione della Plusvalenza
Impatto Fiscale

L’imposta sostitutiva del 10% sul saldo attivo di rivalutazione è da versare con le modalità indicate all’Art. 1 co. 701 L. 160/2019:

Le imposte sostitutive […] sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza  entro  il  termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al  quale  la  rivalutazione  e’ eseguita, le altre con  scadenza  entro  il  termine  rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi; per importi complessivi superiori  a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo,  di  cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il  versamento  a saldo delle imposte sui redditi relative  al  periodo  d’imposta  con riferimento al quale la rivalutazione e’ eseguita, la  seconda  entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica  rata  di acconto delle imposte  sui  redditi  relativa  al  periodo  d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il  termine previsto per il versamento a saldo delle imposte  sui  redditi  e  il termine previsto per il versamento della  seconda  o  unica  rata  diacconto  delle  imposte  sui  redditi,  per   i   periodi   d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9  luglio  1997, n. 241”.

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale
MOD. REDDITI SC 2022 - QUADRO RQ - Sezione XXV
Importo Aliquota Imposta Prima Rata
RQ 110 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata 500.000 10% 50.000 16.667
Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1859

L’imposta sostitutiva viene liquidata nel Mod. REDDITI SC riferito al periodo d’imposta nel corso del quale la rivalutazione è effettuata. Si tratta di una imposta indeducibile, che può essere imputata, in tutto o in parte, alla riserva iscritta in bilancio.

A seguito dell’affrancamento, la riserva di rivalutazione perde lo “status” di riserva in sospensione d’imposta, e in caso di distribuzione ai soci,  troverà applicazione la presunzione di cui all’art. 47 co. 1 TUIR, secondo cui si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitali (la citata presunzione non opera, invece, per espressa previsione normativa, per le riserve in sospensione d’imposta).

Come indicato nei diversi documenti di prassi  (Circolare n. 18/2006 e successive): ” […] per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui  redditi (comma 478 dell’articolo 1 della finanziaria 2005)”.