Riserva di Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020
Società di Capitali operante nel settore alberghiero (Codice Ateco 55.1000), che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali
- Anno d’acquisto Albergo: 2010;
- Costo Storico Albergo: 1.000.000;
- Aliquota Amm.to: 3%;
- VNC al 2021: 655.000.
Società alberghiera non in regime di trasparenza fiscale.
- Valore di Mercato al 2021: 1.155.000;
- Saldo Attivo di Rivalutazione non affrancato.
- Valore MAX di Rivalutazione: 500.000.
“La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile. Restano ferme le disposizioni dei principi contabili nazionali di riferimento che prevedono l’aggiornamento della stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima“.
La rivalutazione dell’attivo, indipendentemente dal metodo contabile prescelto, determina un incremento del patrimonio netto aziendale, conseguente all’iscrizione del saldo attivo di rivalutazione in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati. Il vantaggio che si consegue da un punto di vista civilistico è appunto la patrimonializzazione dell’impresa.
Movimentazioni delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Bilancio al 31/12/2021 | ||||
Saldo 31/12/2020 | Incrementi | Decrementi | Saldo 31/12/2021 | |
FABBRICATO | 1.000.000 | 500.000* | 1.500.000 | |
F.DO AMM.TO | (315.000) | (45.000) | (360.000) | |
VALORE NETTO CONTABILE | 685.000 | 455.000 | 0,00 | 1.140.000 |
* Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020 - Metodo di rivalutazione del solo Costo Storico e allungamento del periodo di amm.to |
Movimentazioni del PATRIMIONIO NETTO - Bilancio al 31/12/2021 | ||||
Saldo 31/12/2020 | Incrementi | Decrementi | Saldo 31/12/2021 | |
CAPITALE SOCIALE | 100.000 | 100.000 | ||
RISERVA DI RIVALUTAZIONE Art. 6bis D.L. 23/2020 | 0,00 | 500.000* | 500.000 | |
RISERVA LEGALE | 5.000 | 5.000 | ||
UTILI/(PERDITE) PORTATE A NUOVO | (5.000) | (10.000) | (15.000) | |
UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (10.000) | 10.000 | (10.000) | 10.000 |
ToTale | 90.000 | 500.000 | (10.000) | 600.000 |
*Riserva di Rivalutazione NON Affrancata |
Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione – imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva in sospensione d’imposta – può essere affrancato (in tutto o in parte), con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, dell’irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.
Qualora affrancata, salvo quanto prescritto ai fini civilistici, la riserva di rivalutazione è liberamente distribuibile come “riserva di utili” e non concorre a formare il reddito della società, ma concorrerà a formare il reddito imponibile dei soci (in base all’aliquota marginale IRPEF/IRES in vigore nel relativo periodo d’imposta). Diversamente, se non affrancata, la sua distribuzione comporterà la tassazione anche in capo alla società, vanificando in qualche misura, il vantaggio fiscale della rivalutazione, e riportando la tassazione a livello ordinario. Mentre, l’utilizzo della riserva di rivalutazione per la copertura perdite, non costituisce un’ipotesi di tassazione, ma non rende possibile la distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta esplicitamente con delibera dell’assemblea straordinaria.
Anno | IMMOBILE NON RIVALUTATO | Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020 | ||
SENZA AFFRANCAMENTO | CON AFFRANCAMENTO | |||
FABBRICATO (Costo Storico Fiscale) | 2020 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
F.DO AMM.TO Fiscale | 2020 | (315.000) | (315.000) | (315.000) |
VNC ANTE Rivalutazione | 2020 | 685.000 | 685.000 | 685.000 |
Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020 | 2021 | -- | 500.000 | 500.000 |
Imposta Sostitutiva 10% | 2021 | -- | -- | 50.000 |
Riserva di Rivalutazione Art. 6bis D.L. 23/2020 | 2021 | -- | 500.000 | 450.000 |
AMM.TO Fiscale | 2021 | (30.000) | (45.000) | (45.000) |
VNC POST Rivalutazione | 2021 | 655.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
AMM.TI Fiscali | 2022-2026 | (150.000) | (225.000) | (225.000) |
AREA | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
VNC FABBRICATO+AREA alla data di Cessione* | 2027 | 705.000 | 1.115.000 | 1.115.000 |
Prezzo di cessione | 2027 | 1.115.000 | 1.115.000 | 1.115.000 |
Plusvalenza da realizzo | 2027 | 410.000 | -- | -- |
IRES su Plusvalenza da realizzo | 2027 | 98.400** | -- | -- |
Distribuzione Riserva di Rivalutazione | 2027 | -- | 500.000 | 450.000 |
IRES su Distribuzione Riserva di Rivalutazione | 2027 | -- | 120.000 | -- |
IRES ToTale | 98.400** | 120.000 | 50.000 | |
*Ai soli fini esemplificativi e di sintesi, si prescinde dalla trattazione del concetto di "COMPLESSO IMMOBILIARE", il quale assume una portata più ampia, rispetto al concetto di immobile o di area, poiché include tutte quelle immobilizzazioni materiali divenute inscindibili con il FABBRICATO, che non possono essere agevolmente rimosse e/o posizionate in altro luogo, senza modificare la loro originaria funzionalità. | ||||
**Possibilità di usufruire della rateizzazione della Plusvalenza |
L’imposta sostitutiva del 10% sul saldo attivo di rivalutazione è da versare con le modalità indicate all’Art. 1 co. 701 L. 160/2019:
“Le imposte sostitutive […] sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione e’ eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione e’ eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata diacconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale | |||||||
MOD. REDDITI SC 2022 - QUADRO RQ - Sezione XXV | |||||||
Importo | Aliquota | Imposta | Prima Rata | ||||
RQ 110 | Saldo di rivalutazione/riserva vincolata | 500.000 | 10% | 50.000 | 16.667 | ||
Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1859 |
L’imposta sostitutiva viene liquidata nel Mod. REDDITI SC riferito al periodo d’imposta nel corso del quale la rivalutazione è effettuata. Si tratta di una imposta indeducibile, che può essere imputata, in tutto o in parte, alla riserva iscritta in bilancio.
A seguito dell’affrancamento, la riserva di rivalutazione perde lo “status” di riserva in sospensione d’imposta, e in caso di distribuzione ai soci, troverà applicazione la presunzione di cui all’art. 47 co. 1 TUIR, secondo cui si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitali (la citata presunzione non opera, invece, per espressa previsione normativa, per le riserve in sospensione d’imposta).
Come indicato nei diversi documenti di prassi (Circolare n. 18/2006 e successive): ” […] per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478 dell’articolo 1 della finanziaria 2005)”.