Rivalutazione delle Immobilizzazioni d’impresa
Art. 110 commi 1-7 del DL 104/20, prevede la facoltà – per i soggetti OIC – di rivalutare :
- Immobilizzazioni materiali/immateriali (Ammortizzabili e non Ammortizzabili) – incluso beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio d’esercizio 2020, anche se i relativi costi, sono stati imputati interamente a conto economico (seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale);
- Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni in società collegate/controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. e a controllo congiunto joint venture)
Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, la rivalutazione deve essere fatta nel bilancio al 31/12/2020 e con riferimento ai beni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31/12/2019;
Per le altre imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare, la rivalutazione deve essere fatta nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 – se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della L. 126/2020 – a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni di cui al co. 1 dell’art. 110 risultino dal bilancio precedente;
Il D.L. 41/2021 (“D.L. Sostegni”), estende – sia per i soggetti con esercizio solare che per i soggetti con esercizio “a cavallo” – la possibilità di effettuare la rivalutazione SOLO CIVILISTICA, nel bilancio immediatamente successivo a quello di cui al co. 2 dell’Art. 110 del D.L. 104/2020, fermo restando la possibilità di effettuare la rivalutazione in un solo bilancio, a condizione che i beni e le partecipazioni risultino nel bilancio dell’esercizio precedente.
“La rivalutazione può essere fatta distintamente per ciascun bene” —> co. 2 Art. 110 D.L. 104/2020 e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Nel caso di immobilizzazioni che comprendono beni separabili (es. fabbricato e area sottostante) occorre individuare distinti valori di rivalutazione.
Il limite massimo della rivalutazione è fissato nei “valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”—>Art. 11 L. 342/2000.
L’esperto indipendente, potrà utilizzare sia il criterio del valore d’uso [1], sia il criterio del valore di mercato [2].
In applicazione, dell’art. 11 co. 3 L. 342/2000, amministratori e sindaci devono indicare e motivare nelle loro relazioni, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che il valore rivalutato non ecceda il valore recuperabile [3].
La rivalutazione di una immobilizzazione materiale o immateriale, non può in sé avere l’effetto di modificare la stima della residua vita utile del bene oggetto di rivalutazione, poiché tale vita utile prescinde dal valore economico del bene.
Il documento interpretativo OIC n. 7, prevede tre modalità alternative per eseguire la rivalutazione (in ogni caso l’applicazione di ognuno di questi metodi porta all’iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile, che va poi ripartito lungo la vita utile dell’immobilizzazione):
B) RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO (VALORE LORDO);
Nella Nota Integrativo deve essere data evidenza del metodo adottato per la rivalutazione.
[1] Valore attuale dei flussi di cassa che si prevede di poter ritrarre dall’uso continuativo del bene oggetto di valutazione, al netto dei costi di dismissione che si prevede di sopportare al termine del periodo di utilizzo.
[2] Prezzo che si percepirebbe per la vendita del bene oggetto di rivalutazione in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, al netto dei costi della vendita.
[3] Il maggiore tra il valore d’uso e il suo valore di mercato, al netto dei costi di vendita
Nei Bilanci in cui è eseguita la rivalutazione, gli amm.ti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto l’amm.to di tali maggiori valori è effettuato a partire dell’esercizio successivo alla loro iscrizione.
L’ art. 110 co. 4 L. 126/2020, prevede che “il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili”.
L’imposta sostitutiva è versata in un massimo di 3 rate di pari importo (la prima con scadenza entro il temine previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito, relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il versamento a saldo delle imposte degli esercizi successivi). I codici tributo da utilizzare nel Mod. F24, sono stati istituiti con la risoluzione n. 29/E del 30 aprile 2021.
Per effetto della L. 234/2021, le quote di ammortamento di marchi e avviamento rivalutati ai sensi dell’art. 110 DL 104/20, di competenza dell’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita ( e.g. anno 2021), sono deducibili in misura non superiore a un cinquantesimo per ciascun periodo d’imposta, salvo la possibilità di versare un’ulteriore imposta sostitutiva per continuare a dedurre le quote in diciottesimi. Quindi, al netto del 3% già versato, occorrerà versare (due rate di pari importo), a titolo di “ulteriore” imposta sostitutiva:
- il 9% (12%-3%) in caso di rivalutazioni fino a 5 milioni di euro;
- l’11% (14%-3%) in caso di rivalutazioni eccedenti 5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- il 13% (16%-3%) in caso di rivalutazioni eccedenti 10 milioni.
Nell’ipotesi di non affrancamento, la società rileva la fiscalità differita ai sensi dell’OIC 25 e conseguentemente provvederà alla compilazione del QUADRO RV del Mod. Redditi. Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico, in misura corrispondente al realizzo del maggior valore.
Nel caso di cessione a titolo oneroso/assegnazione ai soci/destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero al consumo personale/familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati – in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita – ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Con specifico riferimento a marchi e avviamento, l’eventuale minusvalenza realizzata (post 2024), è deducibile in quote costanti per il residuo periodo d’ammortamento determinato in cinquantesimi per effetto della L. 234/21, salvo il versamento dell’ulteriore imposta sostitutiva.
La contropartita del saldo attivo di rivalutazione (al netto dell’imposta sostitutiva o della fiscalità differita) viene imputato a capitale sociale ovvero accantonato a riserva di rivalutazione (in sospensione d’imposta).
La riserva può essere ridotta solo per coperture perdite, e reintegrata (o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria) prima di un eventuale distribuzione di utili.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali, con l’applicazione in capo alla società di un imposta sostitutiva del 10%. Nel caso in cui la riserva non sia affrancata, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci (motivo per il quale parliamo di riserva in sospensione d’imposta). Naturalmente, si renderà necessaria una valutazione specifica per ciascuna realtà aziendale, poiché se la società generalmente non procede con la distribuzione di dividendi, per esempio perché tendono ad autofinanziarsi, oppure utilizzano tali risorse per la copertura delle perdite, potrebbero valutare non conveniente procedere con l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione a fronte di un evento che appare incerto o comunque rimandato nel tempo.
L’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa, si considera perfezionata attraverso l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno posto in essere il versamento (integrale) dell’imposta sostitutiva alle dovute scadenze.