Super Ammortamento

L’ Art. 1 co. da 91 a 94 e 97 L. 208/2015 ha previsto la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 15 ottobre 2015 (c.d. “Super Ammortamento”). Tale maggiorazione ha effetto ai soli fini delle imposte sui redditi, e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di amm.to e dei canoni di locazione finanziaria.

Il costo rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione è quello determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR, seguendo i  criteri generali di competenza di cui all’art. 109 co. 1 e 2 TUIR.

Nella sua formulazione iniziale, la maggiorazione del 40% riguardava anche i mezzi di trasporto a motore di cui all’articolo 164 del TUIR, successivamente con la L. 232/2016 sono state introdotte delle restrizioni, fino alla completa escludere dell’art. 164 Tuir a decorrere dal 01/01/2018 per effetto della Legge n. 205/2017 art. 1 co. 29.

L’agevolazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile (nessun effetto sulla redazione del Bilancio) – che potrà essere dedotta solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene (Art. 102 co. 1 TUIR) – in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31/12/1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio), mentre per quanto riguarda i leasing, l’agevolazione va fruita in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM 31/12/1988 (Art. 102 co. 7 TUIR).

Dal 01 gennaio 2018 per effetto della Legge n. 205/2017 art. 1 co. 29, la  maggiorazione del Super Ammortamento è stata ridotta al 30%.

Nell’ambito della Legge n. 145/2018 art. 1 co da 60 a 65, non è stata prevista la proroga del super amm.to che, di conseguenza, risulta applicabile agli investimenti effettuati entro il 31/12/2018 ovvero entro il 30/06/2019 a condizione che entro il 31/12/2018 sia accettato dal venditore il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Mentre, il D.L. n. 34/2019 art. 1 ha riproposto la proroga della maggiorazione del 30% del Super Amm.to entro il limite di costo di 2,5 milioni di euro – effettuati dal 01 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 (estensione introdotta dal D.L. n. 34/2020) a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la circolare n. 23/E del 2016 ha chiarito che la maggiorazione spetta per le quote capitali dei canoni di leasing. Al momento del riscatto, poi, il locatario inizia a dedurre le quote di ammortamento del bene e le quote della relativa maggiorazione, sull’importo del prezzo di riscatto.

Oltre che per l’acquisto dei beni da terzi (in proprietà o in leasing), Il beneficio spetta(va) anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Possono altresì usufruire dell’agevolazione le spese sostenute per migliorie su beni di terzi (capitalizzabili ed iscrivibili – secondo corretti principi contabili – nella voce “Immobilizzazioni materiali”), quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato, se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall’utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d’utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono.

Nell’ipotesi di investimenti agevolabili concernenti aziende condotte in affitto o in usufrutto, la maggiorazione, ove non sia stata prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell’art. 2561 c.c. concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni, spetterà solo all’affittuario o usufruttuario, quale soggetto che, ai sensi dell’art.102 co. 8 del TUIR, calcola e deduce gli ammortamenti.

Per i beni di costo unitario non superiore ad euro 516,46 la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi l’importo di euro 516,46 per effetto della maggiorazione in questione.

Risultano esclusi dall’ambito di applicazione dell’agevolazione, gli investimenti in:

  • beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (pag. 10 Circ. n. 23/2016).

La disciplina si applica(va) a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. In merito alla territorialità dell’investimento, la normativa sul Super Amm.to, non contiene alcuna disposizione riguardante l’ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati i beni oggetto di investimento. Nella Circolare n. 23/2016 si ritiene che, indipendentemente da tale ubicazione, risultino agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti/canoni di leasing, concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia.

In caso di cessione dei beni agevolabili prima della completa fruizione dell’agevolazione, la maggiorazione è determinata secondo la disciplina vigente pro rata temporis, pertanto le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, e le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di “restituzione” da parte del soggetto cedente, poiché la  normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.

Cessione Bene Strumentale

In data 14 novembre 2020, è stato ceduto il Macchinario al prezzo di 150.000 euro.

Il Macchinario acquistato nel 2017 è entrato in funzione nel 2018; il costo d’acquisto è stato di 300.000, Vita Utile di 5 anni e coefficiente di Amm.to Fiscale allineato all’Amm.to Contabile – con Aliquota annua in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988;

Impatto Fiscale
Contratto Leasing Bene Strumentale

In data 24/01/18 è stato stipulato un contratto di Leasing per un macchinario il cui prezzo è di 100.000 euro. Alla firma è stato pagato un Maxi canone di 20.000 eurospese contrattuali per 1.000 euro. La durata del contratto di Leasing è di 5 anni, la rata annuale è di 15.000 euro, di cui q.ta Capitale 10.000 euro e q.ta interessi 5.000 euro. Il prezzo di Riscatto ammonta a 5.000 euro. Il verbale di consegna e collaudo è del 14/02/18. Il corrispondente coefficiente di amm.to stabilito dal DM 31/12/88 è pari al 20%.

La quota di interessi impliciti compresa nei canoni di leasing può essere determinata utilizzando il criterio forfetario previsto ai fini IRAP dall’art. 1 DM 24/04/98, come evidenziato nella Circ. Ade n. 17/E del 2013.

CALCOLO INTERESSI IMPLICITI LEASING
Art. 1 DM 24/04/98
CANONI DI COMPENTENZA DEL PERIODO - (COSTO SOSTENUTO DALLA SOCIETA' CONCEDENTE X GG PERIODO D'IMPOSTA)
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GG DURATA FISCALE DEL LEASING
il costo sostenuto dalla società condente è al netto del prezzo di riscatto.
Impatto Fiscale