Supporto del Registro IVA Acquisti nella compilazione della Certificazione Unica

Caso Operativo

Pagamento Compenso Prestazione Professionale

Ai sensi del co. 1 art. 23 del D.P.R. 600/1973 i sostituti d’imposta “[…] devono operare all’atto del pagamento una ritenute a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa  […]”

La scheda contabile “ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO” viene alimentata all’atto del pagamento dei compensi ordinariamente soggetti a ritenuta d’acconto, questo consente di avere immediata evidenza del debito per ritenute e del relativo periodo di competenza (nel caso prospettato, nel Mod. F24-campo “mese rif.” andrà indicato “0009”). 

Tutte le movimentazioni in “avere” nel mastrino contabile, al netto di eventuali storni e/o rettifiche (per esempio per pagamenti non andati a buon fine o per note di credito ricevute), costituiranno il totale delle ritenute da quadrare con le CU.

Fattura per Prestazione Professionale
Registro IVA Acquisti

L’individuazione nel registro iva acquisti,  delle somme escluse dalla base imponibile iva ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972 o di altro titolo di inapplicabilità dell’iva, consente di trarre utili informazioni per una corretta compilazione e quadratura di alcuni specifici campi della Certificazione Unica – es. campo 7 “altre somme non soggette a ritenuta“- 

Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Nella Certificazione Unica redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, vengono riportate in dettaglio, le informazioni che consentono di ricostruire il reddito lordo del percipiente, nonché le informazioni relative al rapporto di lavoro.

Ciò premesso, il campo 4 “Ammontare lordo corrisposto non deve includere il contributo integrativo dovuto alle autonome casse previdenziali di categoria,  che i professionisti hanno titolo ad addebitare in fattura. In quanto, tale contributo previdenziale non costituisce compenso per il professionista (art. 54 co. 1 ultimo periodo del TUIR), e come tale non è soggetto a ritenuta, ne a comunicazione nella certificazione unica dei sostituiti d’imposta.

Mentre, il contributo del 4% alla gestione separata INPS, che i professionisti senza autonoma cassa di previdenza, hanno titolo ad addebitare in fattura, costituisce parte integrante del compenso da assoggettare a ritenuta a titolo di acconto del 20% (R.M. 11.7.96 n. 109), e pertanto, da inserire sia nel campo 4 “Ammontare lordo corrisposto“, sia nel campo 8 “Imponibile“.